Art. 7.
(Deleghe al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di adeguarli ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in particolare:

          a) nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge;

          b) modificazioni agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione alle disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile;

          c) la previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando altresì che le modalità ed i contenuti sono definiti da accordi nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio.

      3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la definizione delle modalità di elezione e l'organizzazione dei Consigli, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni, che esprimono

 

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il relativo parere entro due mesi dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.